Illegittimi i mutui “alla
francese”
5
novembre 2008
Buonissima notizia per la maggior parte di coloro che hanno
sottoscritto un contratto di mutuo. Infatti con la sentenza del 29
ottobre 2008 il tribunale di Bari si è pronunciato sui mutui basati
sull’ammortamento “alla francese” dichiarandoli illegittimi, in
quanto nel contratto di mutuo il tasso effettivo applicato dalla
banca deve coincidere con il tasso di contratto, pena la nullità
della clausola, con automatica sostituzione del tasso convenuto con
il solo tasso legale. Questa tipologia di mutui è molto diffusa in
Italia. Sono quelli in cui le rate costanti (composte dalla somma
della quota capitale che cresce e della quota interessi che decresce
progressivamente), sono calcolate con la formula dell’interesse
composito e non quello semplice previsto invece dal nostro codice
civile.
La sentenza, che è la prima del genere e può essere l’ariete
per aprire la strada a migliaia di ricorsi, recita testualmente:
"Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso
rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei
frutti civili, nel piano di ammortamento viene applicato, in maniera
del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ‘ammortamento
alla francese’: ossia un metodo che comporta la restituzione degli
interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una
formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse
applicato è quello composto e già non quello semplice (previsto dal
nostro codice civile all’art. 821, comma 3). Il tasso nominale di
interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può
assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può
mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento,
poiché il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve
essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche
dell’interesse semplice. La banca, che utilizza nel contratto di
mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il
dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che
in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di
incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del
piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone
l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale
indeterminato o incerto".
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