Iscriviti

Non perdere tempo!!
Associati anche tu

Fiat, la più amata
Crack finanziario
Mutui “alla francese”
Lehman Brothers
Guida agli ETF
Guida ai CFD

 

Illegittimi i mutui “alla francese”

5 novembre 2008

Buonissima notizia per la maggior parte di coloro che hanno sottoscritto un contratto di mutuo. Infatti con la sentenza del 29 ottobre 2008 il tribunale di Bari si è pronunciato sui mutui basati sull’ammortamento “alla francese” dichiarandoli illegittimi, in quanto nel contratto di mutuo il tasso effettivo applicato dalla banca deve coincidere con il tasso di contratto, pena la nullità della clausola, con automatica sostituzione del tasso convenuto con il solo tasso legale. Questa tipologia di mutui è molto diffusa in Italia. Sono quelli in cui le rate costanti (composte dalla somma della quota capitale che cresce e della quota interessi che decresce progressivamente), sono calcolate con la formula dell’interesse composito e non quello semplice previsto invece dal nostro codice civile.

La sentenza, che è la prima del genere e può essere l’ariete per aprire la strada a migliaia di ricorsi, recita testualmente: "Mentre nella parte letterale del contratto si stabilisce un tasso rispettoso del sistema civilistico italiano della maturazione dei frutti civili, nel piano di ammortamento viene applicato, in maniera del tutto inaspettata, quanto illegittima, il c.d. ‘ammortamento alla francese’: ossia un metodo che comporta la restituzione degli interessi con una proporzione più elevata in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e già non quello semplice (previsto dal nostro codice civile all’art. 821, comma 3). Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può assolutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo regole matematiche dell’interesse semplice. La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione, viola non solo il dettato dell’art. 1283 c.c. ma anche quello dell’art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto".

Scarica la sentenza cliccando qui.

 

   
Copyright 2007, Assotrader
Search powered by google finanza investimenti